Senatori presenti: 245
Senatori votanti: 244
Maggioranza: 123
Favorevoli: 173
Contrari: 71
Astenuti: 0
Il Senato approva il DDL Cirinnà, che dovrà ora passare alla CAMERA DEI DEPUTATI. Dopo 30 anni di attesa e battaglie lo Stato italiano ha ufficialmente riconosciuto la nostra presenza, senza però privarsi il subdolo piacere di provocarci un’ultima volta. Niente adozioni, per noi gay, ne’ fedeltà certificata, per una marcata ‘discriminazione’ rispetto alle coppie eterosessuali voluta e ottenuta da quei decisivi alleati di Governo che si chiamano cattofascisti. Per il resto, va detto e rimarcato, in questa legge c’è tanto. Anzi, QUASI TUTTO, come specificato da IlPost.
E’ stato inserito nel diritto di famiglia un nuovo istituto specifico per le coppie omosessuali diverso dal matrimonio regolato dall’articolo 29 della costituzione, chiamato “specifica formazione sociale”.
Per stipulare un’unione civile bisognerà essere maggiorenni e recarsi con due testimoni da un ufficiale di stato civile. Non possono contrarre l’unione civile persone già sposate o che hanno già contratto un’unione civile; persone a cui è stata riconosciuta un’infermità mentale o persone che tra loro sono parenti.
Pieno riconoscimento delle convivenze, sia tra omosessuali sia tra eterosessuali, poi, con annessa reversibilità della pensione, eredità, congedo matrimoniale, assegni familiari e trattamenti assicurativi. Le due persone potranno scegliere quale cognome comune assumere, tra i loro due, così come potranno concordare una residenza comune e decidere, come avviene per il matrimonio, di usare il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Le coppie unite civilmente potranno accedere alle graduatorie per le case popolari come le coppie sposate, così come varranno civilmente le stesse norme del matrimonio in caso di partecipazione comune a un’impresa. Ma quindi cosa manca, alla legge Cirinnà, rispetto ai matrimoni civili? Questo:
– La possibilità esplicita di chiedere l’adozione del figlio biologico del partner
– L’obbligo di usare il cognome dell’uomo come cognome comune
– L’obbligo di attendere un periodo di separazione da sei mesi a un anno prima di sciogliere l’unione (bastano tre mesi)
– L’obbligo di fedeltà
– La possibilità di sciogliere l’unione nel caso che non venga “consumata”
– L’obbligo di fare le “pubblicazioni” prima di contrarre l’unione